Integra concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. ogni condotta contraria alla correttezza professionale che abbia l’effetto di appropriarsi del risultato di mercato dell’impresa concorrente [nella specie, ex collaboratrice di uno studio odontoiatrico che aveva conservato i contatti telefonici dei pazienti e li aveva usati per informarli della propria collaborazione con uno studio concorrente].
Il periculum in mora manca quando l’illecito si sia già consumato ed esaurito, perché l’inibitoria non avrebbe alcuna funzione di prevenzione, e quando ne derivi soltanto una perdita economica integralmente riparabile con le azioni risarcitorie o restitutorie, che assolvono la loro funzione anche se il giudizio di merito si protrae [nella specie, ricorso ex art. 700 c.p.c. rigettato, con spese compensate per l’accertata slealtà della condotta].