Nell’azione sociale di responsabilità esercitata dai soci ai sensi dell’art. 2393 bis c.c., non si configura conflitto di interessi tra i soci attori e la società, né è necessaria la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., ove i soci agiscano quali meri sostituti processuali della società e non emerga alcuna contrapposizione o divergenza tra la loro posizione e quella dell’ente, convenuto quale litisconsorte necessario.
La domanda di accertamento della responsabilità e di risarcimento del danno causato dalla mala gestio dell’amministratore proposta nell’interesse della società ha natura contrattuale. Pertanto, fermi a carico dell’attore gli oneri di prova del danno e del nesso causale con l’inadempimento, l’allegazione dell’inadempimento deve essere qualificata, ossia deve sostanziarsi nella specifica indicazione e prova di singole circostanze idonee a integrare la violazione degli obblighi posti a carico dell’amministratore dalla legge o dallo statuto e a ingenerare il danno in concreto lamentato.
La circostanza che la condotta di mala gestio sia stata condivisa con altro amministratore non esonera l’amministratore convenuto dal risponderne direttamente, ove l’addebito risulti accertato e non sia specificamente contestato il relativo quantum.
Accolta la domanda, la società rimborsa ai soci attori le spese del giudizio ai sensi dell’art. 2393-bis, comma 5, c.c. [nella specie, condanna dell’amministratore di una s.p.a. familiare a risarcire circa 75.200 euro per gli oneri di un rapporto di lavoro fittizio con il figlio; respinti gli altri addebiti].