Il mandataire successoral nominato secondo il diritto straniero, legittimato agli atti conservativi e di amministrazione provvisoria dell’eredità, non subentra nella qualità di socio della società partecipata dal de cuius e non può esercitare i diritti sociali per atti di gestione attiva, come la convocazione dell’assemblea o la revoca e la nomina dell’amministratore: il voto espresso in eccesso rispetto ai suoi poteri, se determinante, rende annullabile la deliberazione.
Nella s.r.l. la pubblicità prevista dall’art. 2470 c.c. è condizione inderogabile per l’esercizio dei diritti sociali nei confronti della società, non surrogabile dalla conoscenza di fatto acquisita dalla stessa società e riferita anche al soggetto diverso dal titolare che pretenda di esercitarli; non rileva quindi che in passato la società abbia ammesso al voto quel soggetto. Il periculum della sospensione ex art. 2378 c.c. si accerta con la comparazione dei pregiudizi, senza richiedere il danno irreparabile, e l’interveniente adesivo dipendente non è autonomamente legittimato al reclamo [nella specie, reclamo dell’interveniente dichiarato inammissibile e reclamo della società rigettato].