Nelle società di persone è inammissibile la domanda cautelare diretta alla nomina giudiziale di un amministratore, in difetto di una specifica previsione normativa che attribuisca al giudice tale potere, risultando pertanto carente il requisito della strumentalità tra la misura richiesta e una tutela di merito astrattamente esperibile.
Il potere di amministrazione inerisce alla qualità di socio illimitatamente responsabile ai sensi dell’art. 2257 c.c. e si fonda sulla natura contrattuale e personalistica del rapporto sociale, incompatibile con l’imposizione autoritativa di un amministratore estraneo, che si risolverebbe in una sostituzione della volontà negoziale dei soci.
È conseguentemente preclusa l’applicazione analogica alle società di persone delle disposizioni di cui agli artt. 1105 e 2409 c.c., strutturalmente riferite a modelli diversi; in presenza di un conflitto insanabile tra i soci tale da impedire il funzionamento della società e il conseguimento dell’oggetto sociale, l’ordinamento appresta quale unico rimedio lo scioglimento della società ai sensi dell’art. 2272, n. 2, c.c., con apertura della fase liquidatoria. [nella specie, ricorso di un socio di una società semplice dichiarato inammissibile].