I sindaci rispondono per fatto proprio omissivo quando, di fronte a irregolarità gestionali gravi e continuative, si limitino a formulare rilievi agli amministratori e osservazioni critiche nei verbali di approvazione dei bilanci, invitando l’assemblea ad assumere le determinazioni opportune, senza attivare gli strumenti di reazione previsti dall’ordinamento, come la convocazione dell’assemblea ex art. 2406 c.c., la sollecitazione dei provvedimenti ex artt. 2446 e 2447 c.c., i richiami formali agli amministratori e la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c.
L’ampiezza del dovere di controllo, esteso a tutta l’attività sociale nell’interesse dei soci e dei creditori, fa sì che non occorra individuare specifici comportamenti dei sindaci, bastando che non abbiano rilevato una violazione macroscopica o non abbiano reagito ad atti di dubbia legittimità. Ai fini del periculum del sequestro conservativo la titolarità di quote indivise di immobili non rende capiente il patrimonio del debitore, perché non ne assicura la piena disponibilità e l’utile aggressione esecutiva [nella specie, rigettato il reclamo contro il sequestro concesso alla curatela nei confronti di amministratori e sindaci, con spese rimesse al merito].