La delibera di approvazione del bilancio che violi i principi di chiarezza e precisione dell’art. 2423, comma 2, c.c. è nulla non solo quando la violazione alteri il risultato dell’esercizio o la rappresentazione del patrimonio, ma anche quando dal bilancio e dai suoi allegati, compresa la nota integrativa, non sia possibile desumere tutte le informazioni che la legge richiede per ciascuna posta; l’interesse del socio all’impugnazione è di natura informativa, sicché egli non deve dedurre conseguenze patrimoniali negative derivanti dalla delibera.
L’art. 2434-bis, comma 1, c.c. preclude l’impugnazione del bilancio dopo l’approvazione di quello dell’esercizio successivo, ma non incide sull’impugnazione già proposta, e non occorre impugnare i bilanci medio tempore approvati, dei quali l’amministratore deve tenere conto ai sensi del terzo comma. L’affermazione in nota integrativa che le operazioni con parti correlate sono concluse a condizioni di mercato rileva solo se plausibile alla luce dei dati, e integra carenza informativa rilevante anche la maggiore dilazione di pagamento concessa alle controllate [nella specie, appello della società respinto a seguito di una fusione].