La revoca dell’amministratore prevista dall’ art. 2476 c.c., terzo comma, è ammissibile non solo se proposta in via cautelare quale tutela strumentale ad una domanda risarcitoria ma anche in relazione ad un’azione di merito tesa ad ottenere la revoca dell’amministratore. Nel primo caso la domanda cautelare di revoca assume natura conservativa poiché non tutela il vero e proprio diritto al risarcimento del danno, per il quale è esercitabile il sequestro conservativo, ma mira a prevenirne l’aggravamento; nel secondo caso, invece, l’istanza cautelare assume natura anticipatoria degli effetti di una pronuncia costitutiva di merito di revoca.
L’azione cautelare per la sostituzione d’urgenza dell’amministratore di srl si fonda sulla ritenuta sussistenza di gravi irregolarità gestorie ex art. 2476 c.c., che attribuisce anche al socio non amministratore la legittimazione a chiedere la revoca dell’organo amministrativo per impedire che la permanenza in carica di un amministratore sospettato di mala gestio possa aggravare la compromissione degli interessi sociali
I presupposti per la concessione del provvedimento d’urgenza sono rappresentati dal fumus boni iuris, quale verosimiglianza e verosimile fondatezza delle doglianze e dal periculum in mora, quale rischio attuale, concreto e irreparabile che la protrazione della mala gestio determini un pregiudizio grave per la società, tale da rendere inutile o eccessivamente difficile la futura tutela di merito.