Integra concorrenza sleale per appropriazione di pregi ex art. 2598, n. 2, c.c., autonomamente rilevante rispetto all’imitazione servile del prodotto, la pubblicazione su un portale di vendite online di un annuncio relativo a un’opera imitativa [un manufatto in vetro artistico] che richiami le altre opere dell’autore dell’originale e i riconoscimenti da lui conseguiti, al fine di beneficiare della sua notorietà. Resta invece esclusa l’applicazione dell’art. 2598, n. 3, c.c., fattispecie residuale che presuppone mezzi diversi da quelli tipizzati dai nn. 1 e 2.
Nella liquidazione del danno da contraffazione di opere artistiche, il pregiudizio da annacquamento deve tener conto, oltre che del valore degli originali, dell’effettiva qualità e quantità degli esemplari imitativi immessi sul mercato, idonei a ingenerare presso il pubblico un dubbio diffuso sul valore dell’originale, sicché va contenuto quando siano accertati soltanto episodi isolati di offerta in vendita [due, di cui uno solo perfezionato].