La richiesta di nomina di un liquidatore giudiziale ex art. 2487 c.c. da luogo a un provvedimento di volontaria giurisdizione, che non assume carattere decisorio, nemmeno quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento e vi sia pronuncia sul punto. Il giudice adito – dopo un’indagine sommaria e condotta incidenter tantum – non accerta in via definitiva né l’intervenuto scioglimento, né le cause che lo avrebbero prodotto, anche ove proceda alla nomina dei liquidatori, tanto che ciascun interessato, purché legittimato all’azione, può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l’insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti.
Il procedimento per la nomina giudiziale si caratterizza, infatti, pur in presenza di situazioni di contrasto, per essere finalizzato esclusivamente alla tutela dell’interesse generale e collettivo, con l’effetto che non trovano applicazione con riguardo ad esso le regole di cui agli artt. 91 ss. c.p.c., che postulano l’identificazione di una parte vittoriosa e di una soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo effettivamente contenzioso.
Non è possibile ricorrere alla liquidazione giudiziale della società ove la situazione di stallo che impatta gli organi sociali e, nello specifico, l’organo assembleare sia comunque destinata ad essere superata a seguito della divisione, anche per via giudiziale, della quota comune ai soci dissidenti.