Le gravi irregolarità a cui fa riferimento l’art. 2409 c.c. consistono non soltanto nella violazione di specifici obblighi e divieti, ma anche nella violazione dei doveri di diligenza, correttezza e fedeltà alla società che incombono sui suoi amministratori, restando fuori dall’applicazione dell’istituto soltanto il controllo di merito sull’opportunità delle operazioni, sempre precluso all’autorità giudiziaria. Deve inoltre trattasi di irregolarità di gestione, sicché l’eventuale illegittimità di uno specifico atto, eliminabile con una specifica impugnativa, appare al di fuori del raggio d’azione della norma in parola.
Elementi peculiari delle gravi irregolarità sono la loro attualità e il carattere dannoso, quest’ultimo individuabile nella violazione di disposizioni di legge idonee a procurare un danno al patrimonio sociale o un grave turbamento dell’attività sociale.
Con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, non sussiste grave irregolarità gestoria rilevante ai fini dell’art. 2409 c.c. laddove l’operazione censurata sia palese e documentata, non abbia determinato occultamento o distrazione di somme e non risulti foriera di un danno attuale o potenziale.