In caso di impugnazione di delibera assembleare e contestuale domanda di sospensione dell’esecuzione della delibera impugnata, l’art. 2378 c.c. è applicabile anche con riferimento alle società a responsabilità limitata, in forza dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 2479-ter c.c. dispone che “con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l’impugnante può chiedere la sospensione dell’esecuzione della deliberazione […]. Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell’esecuzione della deliberazione”.
In caso di impugnazione di delibera assembleare di una società di capitali e contestuale domanda di sospensione dell’esecuzione della delibera impugnata, dall’esame del vigente disposto dell’art. 2378 c.c., nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 6/2003, si ricava che il Legislatore della riforma, superando la “formula ampia” che imponeva di subordinare la sospensione della deliberazione impugnata all’apprezzamento dei “gravi motivi”, ha inteso specificamente imporre al giudice investito dell’istanza di sospensione un esame comparativo dei contrapposti interessi delle parti. Pertanto in forza del novellato disposto dell’art. 2378 c.c., alla sospensione è dato pervenire allorquando, all’esito del “giudizio comparativo” previsto dalla predetta norma, risulti che il pregiudizio che subirebbe il ricorrente per effetto dell’esecuzione della deliberazione è di maggior peso rispetto al nocumento derivante alla società dal, sia pur provvisorio, “congelamento” degli effetti della delibera. Resta naturalmente fermo che, ai fini della sospensione di una deliberazione assembleare, occorre indefettibilmente il positivo vaglio del fumus boni juris e, quindi, l’apprezzamento della probabile fondatezza delle ragioni e censure poste a base dell’impugnazione.