L’esenzione prevista dall’art. 68, comma 1, lett. a-bis), c.p.i. per gli atti compiuti a titolo sperimentale, per l’utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione e per lo sviluppo di altre varietà vegetali è invocabile anche nei confronti delle domande di brevetto europeo per varietà vegetali tradotte ai sensi dell’art. 54 c.p.i., e opera a prescindere dall’eventuale origine illecita della disponibilità del materiale utilizzato nella sperimentazione [sementi ottenute nel corso di un incontro tra operatori del settore], perché l’interesse costituzionalmente rilevante alla libertà della ricerca scientifica prevale, nei limiti dell’esenzione, su quello alla tutela della privativa.
È ammissibile, ai sensi dell’art. 120, comma 6-bis, c.p.i., l’azione cautelare di accertamento negativo con cui il concorrente diffidato chieda di inibire al titolare della domanda di brevetto di impedirgli l’utilizzo del materiale a fini di ricerca, e il periculum in mora sussiste quando l’interruzione della sperimentazione in corso vanificherebbe l’intera iniziativa di ricerca. La tutela va invece negata per l’utilizzo commerciale, che resta estraneo all’esenzione, quando il ricorrente non alleghi alcuna imminente iniziativa commerciale, e resta salva un’eventuale pretesa risarcitoria del titolare per la futura utilizzazione commerciale dei risultati della sperimentazione.