La modifica del domicilio effettuata in sede di rinnovo del marchio integra un’elezione di domicilio esclusivo, rilevante ai fini della competenza territoriale di cui all’art. 120, comma 3, c.p.i., ove risulti dal certificato di rinnovo, il quale ha valore di pubblicità a tutti gli effetti, garantendone la conoscibilità ai terzi.