Qualora la fideiussione omnibus contenga la clausola di pagamento a prima richiesta, la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. è impedita anche dalla sola richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta dal creditore al fideiussore entro il termine, senza necessità di proporre un’azione giudiziale nei confronti del debitore principale, perché la clausola è volta a garantire al creditore il sollecito soddisfacimento del credito. Ne consegue che, a fronte di una richiesta tempestiva, resta irrilevante ai fini della perdurante efficacia della garanzia l’eventuale nullità, per contrasto con l’art. 2 l. n. 287/1990, della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. Nelle garanzie di debiti da mutuo il termine dell’art. 1957 c.c. decorre dalla scadenza dell’ultima rata.