Qualora, prima del deposito del ricorso ex art. 2485, comma 2, c.c., sia già pendente un giudizio di merito, ordinario o arbitrale, avente a oggetto l’accertamento della medesima causa di scioglimento della società, il procedimento di volontaria giurisdizione deve arrestarsi e il ricorso va dichiarato inammissibile. Il procedimento camerale è infatti recessivo rispetto al contenzioso di merito, perché si svolge in un contraddittorio attenuato, non dispone dei diritti e si conclude con un provvedimento inidoneo al giudicato, sicché non può incidere sul diritto controverso davanti ad altro giudice. L’arresto evita inoltre conseguenze irreversibili, perché l’iscrizione della causa di scioglimento e la nomina giudiziale dei liquidatori ex art. 2487, comma 2, c.c. potrebbero condurre alla liquidazione definitiva della società prima che il giudice del merito si pronunci con efficacia di giudicato.
Il socio che, a fronte di un lodo che abbia accertato lo scioglimento della società, lamenti il rifiuto dell’amministratore di procedere all’iscrizione nel registro delle imprese può ottenere un risultato sovrapponibile a quello del ricorso ex art. 2485, comma 2, c.c. chiedendo che il lodo sia dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 825 c.p.c., anche se impugnato.