È ammissibile il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. delle partecipazioni intestate al fiduciario, quando sia strumentale al giudizio di merito con cui il fiduciante chiede l’accertamento della titolarità delle partecipazioni e l’adempimento dell’obbligo di ritrasferimento assunto dal fiduciario con il mandato. Il fumus boni iuris sussiste qualora il fiduciario, anziché ritrasferire le partecipazioni a semplice richiesta come previsto dal mandato, abbia fatto confluire in una nuova società da lui costituita, senza impiego di mezzi propri, le società operative controllate dalla holding fiduciariamente intestata [restituendo poi le sole quote della holding ormai privata delle sue partecipazioni].
L’obbligo del fiduciario di ritrasferire le partecipazioni al fiduciante va adempiuto senza dilazione e non può essere condizionato al rimborso di spese e oneri sostenuti per l’esecuzione del mandato o al pagamento di compensi per l’attività gestoria svolta nelle società del gruppo, pretese che il fiduciario deve far valere in separata sede [nella specie il mandato prevedeva il ritrasferimento a semplice richiesta senza che il fiduciario potesse eccepire propri crediti].