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Tribunale di Roma, 11 Maggio 2024

Sequestro giudiziario delle partecipazioni intestate al fiduciario che non le ritrasferisce al fiduciante

Tribunale di Roma, 11 Maggio 2024
Sequestro giudiziario delle partecipazioni intestate al fiduciario che non le ritrasferisce al fiduciante

È ammissibile il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. delle partecipazioni intestate al fiduciario, quando sia strumentale al giudizio di merito con cui il fiduciante chiede l’accertamento della titolarità delle partecipazioni e l’adempimento dell’obbligo di ritrasferimento assunto dal fiduciario con il mandato. Il fumus boni iuris sussiste qualora il fiduciario, anziché ritrasferire le partecipazioni a semplice richiesta come previsto dal mandato, abbia fatto confluire in una nuova società da lui costituita, senza impiego di mezzi propri, le società operative controllate dalla holding fiduciariamente intestata [restituendo poi le sole quote della holding ormai privata delle sue partecipazioni].

L’obbligo del fiduciario di ritrasferire le partecipazioni al fiduciante va adempiuto senza dilazione e non può essere condizionato al rimborso di spese e oneri sostenuti per l’esecuzione del mandato o al pagamento di compensi per l’attività gestoria svolta nelle società del gruppo, pretese che il fiduciario deve far valere in separata sede [nella specie il mandato prevedeva il ritrasferimento a semplice richiesta senza che il fiduciario potesse eccepire propri crediti].

Data Sentenza: 11/05/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maurizio Manzi
Registro: RI 12222 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 04/10/2026
Massima a cura di: Pietro Corapi
Pietro Corapi

Avvocato specializzato nell'assistenza alle imprese in diritto societario, civile, commerciale, crisi di impresa e misure di prevenzione CAM. Cultore della materia di diritto commerciale presso l'Università della Calabria.

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