Nel sequestro conservativo chiesto dal curatore contro più amministratori obbligati in solido, il periculum in mora va valutato con riferimento a ciascun debitore e può fondarsi sulla sola oggettiva insufficienza del suo patrimonio rispetto al credito, senza necessità di atti di depauperamento; il pericolo è escluso soltanto se almeno uno dei condebitori sia in grado di soddisfare l’intero credito. A tal fine non rendono capiente il patrimonio quote indivise di immobili, che non assicurano una piena disponibilità del bene né una sua agevole aggressione in via esecutiva.
Gli amministratori che mantengano in bilancio una partecipazione di controllo al costo storico, superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata in costante calo, devono dimostrare che la perdita di valore non è durevole sulla base di piani di risanamento concreti, analitici, deliberati dagli organi sociali e di breve attuazione, come richiede l’OIC 21, e non basta il generico richiamo alle potenzialità future della partecipata. In mancanza, la svalutazione omessa fa emergere la perdita del capitale e la causa di scioglimento, che gli amministratori devono rilevare in base a tutti gli elementi disponibili senza attendere l’approvazione del bilancio.