La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d’ufficio, costituisce nel rito contenzioso civile una fattispecie di estinzione del processo di elaborazione giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione idonea ad eliminare la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, ossia l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertarsi avuto riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.