La protratta inattività dell’assemblea dei soci e l’impossibilità del suo funzionamento, desumibili dalla mancata sostituzione dell’amministratore cessato, dalla mancata approvazione dei bilanci di esercizio e dal disinteresse manifestato dai soci, integrano i presupposti di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c
In presenza del disinteresse dei soci per la sorte della società e dell’assenza di un legale rappresentante, ove sia presumibile l’inutilità della convocazione dell’assemblea per la nomina del liquidatore, sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 2487, comma 2, c.c. e per procedere, senza necessità di convocazione dell’assemblea, alla nomina giudiziale del liquidatore.