Il diritto del socio di s.r.l. previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. si esplica nella consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione e nell’estrazione di copia, ma non comprende la consegna degli originali, sicché è infondata la domanda cautelare volta a ottenere gli originali di documenti [estratti di conto corrente bancario] già consegnati in copia al socio.
Lo strumento dell’art. 2476, comma 2, c.c. tutela le prerogative informative inerenti allo *status* di socio e non può essere utilizzato per tutelare posizioni soggettive estranee a tale qualità [la corretta esecuzione dei pagamenti dovuti dalla società al coniuge del socio, suo dipendente], né per ottenere in sede cautelare l’ordine di esibizione rivolto alla banca della società, che non è propedeutico all’esercizio del diritto di consultazione.