L’adesione dell’attore all’eccezione di incompetenza territoriale non priva il giudice adito della potestas iudicandi quando la questione incide anche sulla competenza per materia, come nel rapporto tra Tribunale ordinario e Sezione specializzata in materia di impresa.
La competenza del Tribunale delle imprese va accertata in base al petitum sostanziale e alla causa petendi: non basta che la vicenda negoziale richiami marchi, brevetti o altri diritti di proprietà industriale. Essa è esclusa quando la domanda abbia natura meramente risarcitoria o contrattuale e riguardi il mancato pagamento di forniture, i costi di produzione o il danno da blocco dell’attività, senza richiedere accertamenti sulla titolarità, validità, violazione o sfruttamento economico dei diritti di privativa.
Esclusa la competenza della Sezione specializzata, il giudice ordinario territorialmente competente va individuato secondo i criteri ordinari: luogo di conclusione del contratto, luogo dell’evento dannoso o domicilio del debitore, ove il credito sia illiquido o risarcitorio. L’ordinanza declinatoria della competenza definisce la fase processuale e comporta la pronuncia sulle spese.