La clausola statutaria di prelazione nelle società di capitali ha efficacia reale ed è opponibile anche al terzo acquirente, ma la sua violazione non attribuisce al socio pretermesso un diritto di riscatto della partecipazione trasferita, comportando unicamente l’inefficacia del trasferimento nei confronti della società. Il socio pretermesso dalla prelazione non è legittimato a ottenere il trasferimento coattivo della partecipazione mediante offerta del medesimo prezzo pattuito nella cessione intervenuta in violazione della clausola, difettando una tutela specifica di acquisizione del bene.
Il sequestro giudiziario di beni mobili o immobili può essere concesso solo quando, unitamente agli ulteriori presupposti richiesti dall’ordinamento, sussista una controversia sulla proprietà o sul possesso dei beni oggetto della misura.