Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur riconosciuta in astratto la facoltà per il creditore opposto di proporre domande diverse rispetto a quelle introdotte in via monitoria, non è ammissibile la domanda che, per replicare all’eccezione di compensazione sollevata dall’ingiunto, introduca un controcredito derivante da un titolo del tutto diverso da quello inizialmente azionato. Quando l’interesse che ha sostenuto la proposizione dell’originaria domanda monitoria, consistente nel pagamento di oneri consortili e corrispettivi derivanti dai contratti inter partes, sia differente da quello posto a fondamento della domanda formulata nella comparsa di risposta, consistente nel rimborso di quanto asseritamente anticipato in qualità di condebitore solidale, la nuova pretesa delinea una diversa vicenda sostanziale, con conseguente ampliamento del thema decidendum e del thema probandum, e deve pertanto essere dichiarata inammissibile perché tardivamente formulata.
Non può qualificarsi come ricognizione di debito l’indicazione, contenuta in un atto difensivo e non sottoscritta personalmente dalla parte, dell’esistenza di fatture emesse dalla controparte, quando tale indicazione sia svolta al solo fine di replicare alla domanda riconvenzionale avversaria e di far valere l’intervenuta estinzione delle poste allegate mediante compensazione. L’atto di riconoscimento del debito richiede infatti una dichiarazione consapevolmente diretta all’intento pratico di riconoscere l’esistenza del debito, mentre la dichiarazione con cui si ammetta il fatto costitutivo del credito vantato dall’altra parte, ma si oppongano in compensazione integrale proprie ragioni creditorie, nega l’attualità del debito e, quindi, il dovere di adempiere.