È nulla, ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 5/2003, la clausola compromissoria, anche per arbitrato irrituale, contenuta nello statuto di una società, anche di persone, che rimetta la nomina degli arbitri in via principale ai soci e, solo in caso di disaccordo, al presidente del tribunale, quando non sia stata adeguata entro i termini di cui agli artt. 223-bis e 223-duodecies disp. att. c.c. Non può accogliersi la tesi del doppio binario, secondo cui l’arbitrato previsto da tali clausole si convertirebbe in arbitrato di diritto comune, perché la nullità è posta a garanzia del principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione.
Non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 168/2003, la controversia promossa dall’ex socio accomandante nei confronti di una società in accomandita semplice per ottenere la consegna della documentazione costituente il rendiconto, perché le società di persone non sono comprese tra quelle indicate dalla norma e la controversia non presenta profili di connessione con le cause di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo. L’incompetenza della sezione specializzata ha natura funzionale per materia, sicché non trova applicazione l’onere di indicare il giudice ritenuto competente, previsto dall’art. 38 c.p.c. per l’incompetenza per territorio.
La domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.c., pur caratterizzata da una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi dell’iniziativa giudiziale, richiede comunque una sia pur generica allegazione della direzione dei danni subiti.