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Corte d'appello di Ancona, 22 Aprile 2024, n. 648/2024

Danno indiretto del socio di s.r.l. per diminuzione di valore della quota ceduta

Corte d'appello di Ancona, 22 Aprile 2024, n. 648/2024
Danno indiretto del socio di s.r.l. per diminuzione di valore della quota ceduta

La diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituisce danno diretto del socio risarcibile ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c., perché la quota è un bene distinto dal patrimonio sociale e il suo valore reale si calcola in base al patrimonio netto della società, sicché la sua riduzione è soltanto una conseguenza indiretta ed eventuale del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale dalla condotta dell’amministratore. Il principio vale anche quando [il socio abbia ceduto la quota prima di proporre la domanda e lamenti come danno il minor prezzo ricavato dalla cessione], perché il pregiudizio resta individuato nel solo minor valore della quota ceduta; del pari, la mancata percezione degli utili non costituisce danno diretto, perché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino alla delibera di distribuzione.

Non sussiste un danno risarcibile del socio per le imposte versate a seguito dell’adesione al processo verbale di constatazione che ha accertato a suo carico un maggior reddito derivante da [costi per sponsorizzazioni non inerenti sostenuti dalla società per iniziativa dell’amministratore], quando le stesse condotte abbiano comportato in favore del socio l’acquisizione di un maggior reddito superiore all’importo delle imposte versate.

La condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. presuppone che l’appello sia stato proposto con dolo o colpa grave e che il giudizio abbia arrecato alla controparte conseguenze pregiudizievoli diverse dalle spese processuali.

Data Sentenza: 22/04/2024
Carica: Presidente
Giudice: Annalisa Gianfelice
Relatore: Paola De Nisco
Registro: RG 591 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/10/2026
Massima a cura di: Giuseppe Russo
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