Il disconoscimento della scrittura privata ai sensi dell’art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali, postula una manifestazione chiara e inequivoca della volontà della parte cui la scrittura è attribuita di negarne l’autenticità, nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione, sicché non è sufficiente una contestazione genericamente riferita a tutta la documentazione prodotta in giudizio. Quando i documenti prodotti siano più d’uno, la parte che intende negare l’autenticità della propria sottoscrizione deve specificare a quali di essi si riferisce e quale profilo contesta; in mancanza [le quietanze sottoscritte dal socio per le somme ricevute dalla società] restano pienamente utilizzabili a fini probatori.
L’effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla notificazione dell’atto di citazione a mezzo del servizio postale si verifica, nei confronti del destinatario, alla data di consegna del plico risultante dall’avviso di ricevimento, e non alla data di spedizione, sicché il quinquennio di prescrizione del credito restitutorio della società verso il socio va computato a ritroso dalla data di ricezione.
Non può essere pronunciata la compensazione, né legale né giudiziale, quando il controcredito opposto in compensazione sia, al momento dell’eccezione, contestato e oggetto di accertamento in un separato giudizio ancora pendente, perché difetta dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dall’art. 1243 c.c.
La parte parzialmente soccombente in primo grado, che abbia ottenuto la condanna della controparte per un importo inferiore a quello richiesto, può ottenere la modifica della statuizione soltanto proponendo appello incidentale, e non mediante la mera riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 346 c.p.c.