Nel giudizio di annullamento delle deliberazioni assembleari, sia in fase cautelare sia in fase di merito, legittimata passiva è la sola società. È ammissibile soltanto l’intervento volontario del socio o dell’amministratore adesivo alla posizione della società e diretto a far salvi gli effetti della delibera impugnata, con il quale l’interveniente introduce un interesse ad adiuvandum rispetto a quello della società, unica titolare di un’autonoma posizione di diritto soggettivo. È invece inammissibile l’intervento autonomo del socio o dell’amministratore diretto a far valere una posizione autonoma e antitetica rispetto a quella della società, alla quale soltanto è imputata la volontà espressa dai soci e che sola è legittimata a far valere l’interesse a mantenere l’efficacia delle proprie delibere.
Va qualificato come autonomo ex art. 105, comma 1, c.p.c., e quindi è inammissibile, l’intervento del socio o dell’amministratore che chieda il rigetto del ricorso cautelare e il mantenimento dell’efficacia delle delibere impugnate quando la società [costituita a mezzo del curatore speciale] abbia concluso per la sospensione; ne consegue l’inammissibilità del reclamo proposto dall’interveniente per motivi di merito. Anche qualificato come adesivo, l’intervento non consentirebbe il reclamo, precluso all’interventore adesivo dall’acquiescenza della parte principale al provvedimento.
Il reclamo dell’interveniente è ammissibile quanto alla condanna alle spese pronunciata nei suoi confronti, trattandosi di statuizione che incide direttamente e soltanto sulla sua posizione soggettiva. L’amministratore interveniente che abbia aderito all’eccezione di incompetenza territoriale al fine del rigetto del ricorso assume, per effetto del rigetto anche implicito dell’eccezione, la veste di parte soccombente; la condanna alle spese prescinde dall’attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa, che può incidere solo sul quantum.