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Tribunale di Torino, 8 Novembre 2024

Controllo giudiziario sulle cooperative e difetto di legittimazione dell’organo di controllo alla denuncia

Tribunale di Torino, 8 Novembre 2024
Controllo giudiziario sulle cooperative e difetto di legittimazione dell’organo di controllo alla denuncia

Nelle società cooperative il potere di denuncia al tribunale previsto dall’art. 2545 quinquiesdecies c.c. non spetta ai sindaci né in generale agli organi di controllo della cooperativa, perché la norma non ne prevede la legittimazione e la sua omissione non può essere superata in via interpretativa. La mancata indicazione è espressione di una scelta di sistema, che privilegia una specifica categoria di soci, titolari delle partecipazioni indicate nel primo comma, e affida la tutela degli interessi generali agli interventi esterni dell’autorità di vigilanza, che l’organo di controllo ha il diritto e anche il dovere di attivare quando rilevi irregolarità gestorie [nella specie, il ricorso era stato proposto dai membri del comitato di controllo di una cooperativa per azioni].

L’art. 2545 quinquiesdecies c.c. costituisce disciplina speciale rispetto all’art. 2409 c.c.: pur fondandosi sui medesimi presupposti di fatto, il controllo giudiziario sulle cooperative ha una diversa platea di legittimati, dalla quale sono esclusi gli organi di controllo e il pubblico ministero, e prevede quale contraddittore necessario l’autorità di vigilanza, titolare di un autonomo potere di intervento e di commissariamento. Il rinvio dell’art. 2519 c.c. alle norme sulla società per azioni non consente quindi di applicare alle cooperative l’art. 2409 c.c., perché il controllo giudiziario è compiutamente disciplinato e manca una lacuna da colmare.

L’indicazione dei soggetti cui il legislatore attribuisce il potere di promuovere il controllo giudiziario, ancorché contenuta in norme sostanziali, ha natura processuale e integra una condizione dell’azione, sicché il ricorso proposto da un soggetto non legittimato va dichiarato inammissibile.

La mancata notifica del ricorso ex art. 2545 quinquiesdecies c.c. all’autorità di vigilanza costituisce omissione ovviabile con un ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. e non determina di per sé l’inammissibilità dell’azione.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2545 quinquiesdecies c.c., per violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, nella parte in cui non annovera l’organo di controllo tra i soggetti legittimati alla denuncia, perché anche la cooperativa è dotata di un sistema di controlli, anche giudiziale, in linea con l’art. 2409 c.c., e beneficia inoltre della vigilanza esterna.

Data Sentenza: 08/11/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Luciana Dughetti
Registro: RVG 16700 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/10/2026
Massima a cura di: Maria Giulia Musardo
Maria Giulia Musardo

Avvocato in Milano specializzata in contenzioso societario, dottoressa di ricerca in Business Law presso l'Università Bocconi, autrice di articoli e pubblicazioni scientifiche in ambito societario e fallimentare

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