La domanda cautelare di revoca degli amministratori di s.r.l. ex art. 2476, comma 3, c.c. è proponibile anche ante causam, secondo l’orientamento prevalente, e anche in funzione di un’azione di revoca da introdurre nel merito. Occorre però un giudizio di plausibilità circa l’esito positivo della futura azione, perché non basta la mera probabilità o verosimiglianza delle irregolarità gestionali, dovendosi considerare la ricaduta della misura sull’organizzazione sociale e sulla gestione dell’impresa; quanto al periculum, le condotte denunciate devono far ritenere elevata la probabilità di reiterazione degli episodi di mala gestio se gli amministratori restassero in carica, e il pregiudizio deve essere obiettivamente e verosimilmente ancorato a una situazione di illegalità o almeno di irregolarità della gestione.
Non giustificano la revoca cautelare degli amministratori della capogruppo né l’invalidità della delibera di approvazione del bilancio, che non produce di per sé un danno patrimoniale alla società, né la conclusione di un accordo quadro infragruppo che si limiti a formalizzare un modello gestionale già adottato nel gruppo, accentrando nella capogruppo funzioni amministrative, informatiche e organizzative, perché non integra un’operazione nuova o innovativa rispetto agli assetti esistenti; né rilevano fatti riguardanti le società partecipate anteriori alla nomina degli amministratori di cui si chiede la revoca.
La mancata distribuzione degli utili ai soci, sebbene possa frustrarne le aspettative, non costituisce un fatto pregiudizievole per la società, valendo anzi ad aumentarne la patrimonializzazione, e non è imputabile all’organo amministrativo, perché le decisioni sulla destinazione degli utili spettano ai soci.
Non costituisce irregolarità omissiva dell’organo amministrativo la mancata proposizione dell’azione di responsabilità contro i precedenti amministratori, quando le criticità rilevate non presentino i caratteri della gravità, della potenzialità dannosa e dell’attualità e il consiglio di amministrazione si sia riservato ogni iniziativa all’esito dei procedimenti in corso; un eventuale ritardo nelle azioni preannunciate dal socio, che possono essere avviate a prescindere dalla permanenza in carica degli amministratori, non integra il periculum.