Qualora, in occasione della cessione di una partecipazione sociale, l’acquirente si impegni a corrispondere una somma al cedente subordinatamente al verificarsi di più condizioni sospensive formulate in modo espresso e cumulativo [nella specie, la definitiva omologazione di due distinte procedure concorsuali di società del gruppo], il mancato avveramento anche di una sola di esse rende inefficace l’impegno. Il mancato avveramento della condizione costituisce una mera difesa, volta a contestare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, e deve essere verificato dal giudice anche d’ufficio.
La legittimazione ad agire si fonda esclusivamente sull’allegazione contenuta nella domanda e manca soltanto quando l’attore faccia valere un diritto altrui prospettandolo come tale; la questione dell’effettiva titolarità del diritto prospettato come proprio attiene al merito.
Il principio della ragione più liquida consente di decidere la causa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza esaminare previamente le altre, con conseguente irrilevanza delle richieste istruttorie e dell’istanza di verificazione relative a questioni assorbite.