Ai fini dell’ineleggibilità del sindaco ai sensi dell’art. 2399, lett. c), c.c. occorre la prova di un rapporto di consulenza o di prestazione d’opera retribuita continuativo e produttivo di corrispettivi significativi; sono pertanto irrilevanti gli incarichi di consulenza legale, tributaria o contrattuale meramente episodici o saltuari, quelli non esclusivi [perché la società ne conferiva di analoghi ad altri professionisti] e quelli resi a favore dei familiari del socio e non riferibili alla società. Le deposizioni testimoniali che riferiscono genericamente di disposizioni impartite dal sindaco ai dipendenti sulla gestione ordinaria e straordinaria, senza indicare in dettaglio l’attività svolta, non consentono di apprezzarne l’incompatibilità con il controllo sindacale.
La prestazione d’opera retribuita resa alla società sottoposta a controllo da una società distinta [amministrata dal coniuge del sindaco e] partecipata in misura minoritaria dal sindaco non ne compromette l’indipendenza quando il ritorno economico che egli ne trae, in proporzione alla sua partecipazione, sia inferiore alla retribuzione spettantegli per l’ufficio sindacale.
Qualora la delibera assembleare di nomina del collegio sindacale, i cui componenti siano stati contestualmente nominati revisori, determini i compensi secondo la tariffa professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al D.M. n. 169/2010, la previsione ha portata omnicomprensiva e si estende all’attività di revisione contabile. Anche per il periodo di prorogatio del collegio successivo all’entrata in vigore del D.M. n. 140/2012 il compenso per la revisione va quindi determinato secondo i parametri del D.M. n. 169/2010, in virtù della volontà negoziale vincolante espressa nella delibera di nomina.
Il compenso del collegio sindacale e dei revisori indicato nei bilanci sottoposti al controllo dello stesso sindaco-revisore deve ritenersi da questi accettato nei limiti ivi indicati, in assenza di qualsiasi contestazione sulla sua quantificazione, perché diversamente si configurerebbe una negligenza nel controllo sulla correttezza dei dati di bilancio, che l’art. 2409 ter c.c. affida al revisore insieme al potere-dovere di chiedere agli amministratori documenti e informazioni e di procedere a ispezioni.
La clausola compromissoria introdotta nello statuto nel corso del mandato del sindaco opera nei suoi confronti dal momento in cui egli abbia nuovamente accettato la carica senza muovere contestazioni sulle disposizioni statutarie; per le controversie relative al periodo anteriore resta ferma la competenza del giudice ordinario.
Con il venir meno della tariffa professionale è venuta meno anche la funzione del parere di liquidazione dell’ordine professionale [ai fini del ricorso per decreto ingiuntivo per il compenso del sindaco], perché tale parere è lo strumento mediante il quale l’ordine esprime una valutazione tecnica sulla corretta applicazione della tariffa.
La causa di ineleggibilità prevista dall’art. 2399 c.c. mira a garantire l’indipendenza del soggetto incaricato del controllo in presenza di situazioni idonee a comprometterla, quando il controllore sia direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe esercitare il controllo. L’ineleggibilità di cui all’art. 2399, comma 1, lett. c), c.c. è configurabile anche quando tale attività sia prestata da un socio o da un collaboratore dello studio di cui faccia parte il sindaco, ove questi possa attendersi da quel rapporto un ritorno economico personale superiore alla retribuzione sindacale; l’individuazione del criterio con cui accertare gli altri rapporti patrimoniali che compromettono l’indipendenza è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Ai fini della prova richiesta per l’emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza l’esistenza del diritto di credito fatto valere [quali, per il compenso del sindaco, i verbali del collegio sindacale, i conteggi degli onorari, le fatture e i bilanci].
Le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore probatorio a favore dell’imprenditore che le ha redatte; qualora egli intenda utilizzarle nei confronti dell’altra parte, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, cui spetta stabilire se e in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze, a dimostrare la fondatezza della pretesa.