Il termine di prescrizione previsto per l’azione sociale di responsabilità ai sensi dell’art. 2393, 4° co., c.c. – disposizione operante per tutte le società di capitali e anche alle società di persone – non si applica all’azione di responsabilità esercitata dal socio che lamenti un danno diretto per la condotta dell’ex amministratore di S.r.l. che abbia distribuito gli utili in misura inferiore al dovuto, con distrazione della restante parte, ove questa vada qualificata come azione individuale prevista a tutela dei soci dall’art. 2395 c.c. (e dall’art. 2476 c.c. per le S.r.l.), che è soggetta all’autonomo termine prescrizionale di cinque anni dal compimento dell’atto pregiudizievole.
Il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2395, co. 2, c.c. decorre dal momento in cui l’atto lesivo è conoscibile dal socio con l’ordinaria diligenza, prima di tale momento non potendo il diritto essere esercitato.
L’approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale per espressa previsione dell’art. 2476, ult. co., c.c, giacché la responsabilità dell’amministratore attiene ad un piano distinto e diverso rispetto a quello dell’approvazione del bilancio, senza che rilevi la modalità di tale approvazione, che sia cioè espressa o tacita.