L’amministratore delegato non viola il dovere di informare il consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 2381 c.c., né il generale dovere di trasparenza verso gli organi sociali, quando l’operazione da lui condotta sia nota al consiglio e all’assemblea, in quanto illustrata [quale scelta strategica di contenimento dei costi] nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, sottoscritta anche dal presidente del consiglio di amministrazione, e nella relazione al budget predisposta dal consiglio e portata all’approvazione dell’assemblea. Esclude l’addebito anche la circostanza che gli altri amministratori, informati delle diverse fasi dell’operazione, abbiano mostrato di ritenere sufficienti le informazioni ricevute, senza sollecitare indicazioni più dettagliate.
Non sussiste carenza di potere dell’amministratore delegato che abbia dato attuazione, compiendo gli atti necessari e stipulando i relativi contratti, a un’operazione di valore superiore alla soglia riservata al consiglio di amministrazione, quando la delibera di attribuzione dei poteri gli consenta di attuare le operazioni sopra soglia approvate dal consiglio e l’operazione sia stata approvata dal consiglio [in quanto inserita nei documenti di bilancio da esso portati all’approvazione dell’assemblea]. Depongono nello stesso senso l’assenza di contestazioni da parte degli organi sociali, al corrente dell’operazione, e la successiva esecuzione del contratto, con l’approvazione dei bilanci che ne recepivano i risultati economici e patrimoniali.
Un addebito di colpa per imprudente o negligente valutazione dell’impatto economico di un atto può essere superato dall’amministratore in un duplice modo. In primo luogo, egli può dimostrare di aver acquisito tutte le informazioni e le valutazioni del caso, in particolare avvalendosi di importanti società di consulenza, di professionisti esterni di comprovata attendibilità ovvero di una rete di collaboratori interni adeguatamente articolata; la prova di una lunga ed elaborata fase di studio condotta con un gruppo di lavoro interno esclude l’imprudenza, ma non è decisiva se non fornisce elementi sulla professionalità degli interlocutori e quindi sull’attendibilità degli accertamenti compiuti. In alternativa o a integrazione, l’adempimento dell’obbligo di diligenza può desumersi indirettamente dal risultato dell’attività svolta, perché l’atto che conduca certamente a conseguenze dannose prevedibili ex ante e non giustificate dai benefici ragionevolmente auspicabili fa presumere imperizia o negligenza, mentre l’atto efficiente rispetto alla sua funzione deve ritenersi il prodotto di un’oculata fase di studio e preparazione.
È censura nuova, proposta per la prima volta in appello, la contestazione della violazione dell’obbligo informativo dell’amministratore delegato verso il consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 2381 c.c., quando in primo grado la società abbia lamentato soltanto un generico difetto di informazione e di trasparenza verso gli organi sociali.
L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale: l’attore deve provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti.
La consulenza tecnica d’ufficio è un mezzo di controllo dei fatti costituenti la prova, che spetta alle parti fornire a sostegno delle rispettive posizioni; essa è perciò rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, che deve ammetterla solo per risolvere questioni di fatto che presuppongono cognizioni di ordine tecnico, e non può servire a supplire alla deficienza della prova o a compiere indagini esplorative alla ricerca di elementi di fatto non provati. Le censure di parte che esprimono un mero dissenso dalle conclusioni del consulente, senza indicare violazioni di regole tecniche o scientifiche o vizi del processo logico della relazione, non giustificano la rinnovazione della consulenza né una decisione in contrasto con i suoi esiti.
In materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche il giudice può astenersi dall’effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto di un’appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni del consulente d’ufficio, assistite dalla presunzione d’imparzialità, si contrappongano a quelle dei consulenti di parte, meno attendibili in quanto influenzate dall’esigenza di sostenere le ragioni del preponente.
Le gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione delle spese non sono ravvisabili nel solo fatto che la domanda, prima dell’instaurazione del giudizio, avesse una parvenza di fondatezza, quando all’esito del giudizio essa sia respinta, perché altrimenti si attribuirebbe rilevanza a una mera prognosi dell’esito del giudizio, in contrasto con la sua funzione di accertamento.
Quando il convenuto chiami in causa un terzo a fini di garanzia impropria e l’iniziativa non sia palesemente arbitraria, in caso di soccombenza dell’attore le spese sostenute dal terzo sono poste a carico dell’attore, anche se in appello la domanda di garanzia non sia stata riproposta, perché la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale e l’onere della rivalsa delle spese discende, in mancanza di un diretto rapporto sostanziale e processuale tra attore e terzo, dalla responsabilità dell’attore di aver dato luogo con una pretesa infondata al giudizio nel quale il terzo è rimasto legittimamente coinvolto.