Il socio è legittimato a impugnare la delibera [del consiglio di amministrazione di società cooperativa, di esclusione della sua candidatura alla carica di presidente] che risulti direttamente lesiva di un suo diritto a prescindere dal possesso delle soglie di capitale previste dagli artt. 2377 e 2378 c.c. (l’uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre), perché tali soglie riguardano l’ipotesi in cui la delibera si ponga in contrasto con l’interesse sociale.
L’azione di annullamento delle delibere ex art. 2377 c.c. presuppone, quale requisito di legittimazione, la qualità di socio dell’attore sia al momento della proposizione della domanda sia al momento della decisione. La perdita definitiva della qualità di socio nel corso del giudizio [per effetto di esclusione non impugnata], unitamente alla definitiva decadenza dalla carica cui la delibera impugnata si riferiva e alla nomina di altri, elimina l’interesse a una decisione sulla legittimità della delibera e comporta l’inammissibilità dell’azione per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.