La rinuncia all’azione sociale di responsabilità o la relativa transazione, contenute in accordi conclusi dall’organo amministrativo [anche se regolati da una legge straniera] in vista della cessazione dell’amministratore dalla carica, sono nulle e inefficaci nei confronti della società quando non siano state approvate con espressa deliberazione dell’assemblea, in assenza del voto contrario della minoranza qualificata, secondo il procedimento inderogabile previsto dall’art. 2393, ult. comma, c.c., perché la responsabilità dell’amministratore verso la società amministrata è regolata dal diritto italiano.
L’autorizzazione dell’assemblea all’azione di responsabilità contro gli amministratori, richiesta dall’art. 2393 c.c., costituisce una condizione dell’azione, la cui esistenza va verificata d’ufficio dal giudice, ed è sufficiente che sussista al momento della pronuncia della sentenza che definisce il giudizio. Quando rileva il difetto di autorizzazione, il giudice deve assegnare un termine perentorio per il suo rilascio ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., e la delibera prodotta entro tale termine rende procedibile la domanda anche se il difetto sia stato tempestivamente eccepito dal convenuto.
Nell’azione sociale di responsabilità promossa dalla società capogruppo contro un proprio amministratore per condotte che hanno inciso direttamente sull’operatività e sul patrimonio delle società controllate, l’attrice deve allegare e provare il nesso causale tra tali condotte e il pregiudizio subito dal proprio patrimonio, ad esempio in termini di minori utili distribuiti o di diminuzione del valore della partecipazione. Il danno subito dalle controllate [per lo storno di dipendenti o la perdita di clienti] può essere fatto valere soltanto da queste ultime, perché la controllante è priva di legittimazione al riguardo.
Perché sussista la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza dell’oggetto o per incertezza dei fatti costitutivi della domanda, ai sensi dell’art. 164, comma 4, c.p.c., è necessario che tali elementi siano del tutto omessi o risultino assolutamente incerti e inadeguati a tratteggiare l’azione, con un’incertezza che non sia marginale o superabile e investa l’intero contenuto dell’atto, perché la lettura dell’art. 163 c.p.c. non può essere meramente formalistica. Anche indicazioni incomplete e a tratti nebulose sono idonee a escludere la nullità quando consentano al convenuto di cogliere petitum e causa petendi e di prendere posizione su ogni condotta contestata [nell’azione di responsabilità contro l’amministratore].
Agisce in giudizio senza il grado minimo di diligenza, ed è tenuta al pagamento della somma prevista dall’art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che fondi la propria domanda [di responsabilità contro l’amministratore] su affermazioni lacunose e apodittiche, mai sorrette da prova, quando avrebbe potuto rilevarne facilmente l’infondatezza; la somma può essere determinata in via equitativa in misura pari ai compensi di avvocato liquidati.