Il term sheet che indica i possibili termini e condizioni di un’eventuale operazione [di investimento nel capitale di una società], dichiara di costituire soltanto la base per una trattativa di buona fede e attribuisce efficacia vincolante unicamente a specifiche clausole, quali riservatezza, esclusiva e obblighi informativi per la due diligence, si limita a regolare le tappe della futura negoziazione e a puntualizzare gli elementi sui quali le parti stanno convergendo, senza obbligarle a concludere l’operazione. Tale conclusione si impone tanto più quando le parti, assistite da consulenti, operino in un contesto di elevata professionalità e l’operazione abbia rilevante valore, perché l’intento di vincolarsi al closing avrebbe richiesto espressioni ben diverse, e quando il documento non contenga elementi essenziali dei futuri accordi, come il prezzo, e subordini l’operazione a condizioni.
Le trattative non raggiungono uno stadio idoneo a ingenerare il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto quando, alla scadenza fissata nel term sheet, non siano stati predisposti neppure in bozza i contratti definitivi, non siano stati reperiti gli impegni degli investitori necessari e non si siano avverate le condizioni sospensive alle quali l’operazione era subordinata; in tal caso l’interruzione delle trattative non integra responsabilità precontrattuale, tanto più se la parte che si ritira comunichi tempestivamente e con trasparenza le proprie nuove intenzioni.
La parte che abbia accolto la richiesta della controparte di essere liberata dal vincolo di esclusiva assunto nel term sheet non può dolersi delle interlocuzioni successivamente intercorse tra quest’ultima e un terzo.
Esclusa la responsabilità precontrattuale della parte che ha interrotto le trattative, viene meno anche la responsabilità del terzo per illecita interferenza nelle trattative altrui, perché in assenza della condotta illecita presupposta la condotta coadiuvante perde ogni connotato di illiceità.
La regola posta dall’art. 1337 c.c. ha valore di clausola generale, che trova applicazione oltre l’ipotesi di rottura ingiustificata delle trattative. La violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume quindi rilievo sia in caso di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, sia quando il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte vittima dell’altrui comportamento scorretto.
La responsabilità per rottura ingiustificata delle trattative richiede che le trattative siano giunte a uno stadio idoneo a ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che siano state interrotte senza giustificato motivo dalla parte cui si addebita la responsabilità; e che, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei a escludere il suo ragionevole affidamento.