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Tribunale di Bari, 26 Gennaio 2026, n. 574/2026

Responsabilità del consigliere di amministrazione per violazione dei doveri indelegabili di tutela del patrimonio sociale

Tribunale di Bari, 26 Gennaio 2026, n. 574/2026
Responsabilità del consigliere di amministrazione per violazione dei doveri indelegabili di tutela del patrimonio sociale

Il componente del consiglio di amministrazione di una società di capitali non può sottrarsi alla propria responsabilità nei confronti della società adducendo che l’illecito sia stato commesso da altro soggetto, specie quando gli addebiti riguardano doveri indelegabili quali la tutela del patrimonio sociale, che coinvolgono la responsabilità dell’intero organo collegiale; rispetto ai componenti dell’organo sussiste, sul piano processuale, un litisconsorzio passivo soltanto facoltativo.

Anche l’amministratore non esecutivo risponde quando ricorrono la condotta d’inerzia, il fatto pregiudizievole antidoveroso, il nesso causale tra i medesimi e la colpa, consistente nel non aver rilevato i segnali dell’altrui illecita gestione percepibili con la diligenza della carica, anche indipendentemente dalle informazioni dovute ex art. 2381 c.c., e nel non essersi utilmente attivato per evitare l’evento. Chi ne afferma la responsabilità deve allegare e provare l’esistenza di segnali d’allarme, anche impliciti, che avrebbero dovuto indurre il consigliere a esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo [ad esempio chiedendo la convocazione del consiglio, sollecitando la revoca della deliberazione illegittima o impugnandola, segnalando i fatti al pubblico ministero]; assolto tale onere, spetta agli amministratori provare di aver tenuto la condotta attiva dovuta o la causa esterna che ha reso non percepibili quei segnali o impossibile qualsiasi condotta diretta a scongiurare il danno.

Il principio di insindacabilità del merito delle scelte di gestione (business judgment rule) trova un limite nella palese irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà dell’iniziativa economica intrapresa e, a maggior ragione, nelle palesi violazioni di legge commesse dagli amministratori. La valutazione si compie ex ante secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto dell’eventuale mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive normalmente richieste per quel tipo di scelta e della diligenza mostrata nell’apprezzare i margini di rischio dell’operazione; accertata l’irragionevolezza, gli amministratori rispondono dei danni conseguenti all’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i creditori.

Il danno derivante dall’acquisto di partecipazioni societarie a un prezzo superiore al loro valore si commisura al maggiore e ingiustificato esborso sostenuto dalla società, pari alla differenza tra il prezzo pagato e il valore effettivo della partecipazione al momento dell’acquisto, senza tener conto delle successive diminuzioni di valore dovute a circostanze contingenti non imputabili all’amministratore.

Nell’obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce debito di valore, gli interessi rappresentano un danno ulteriore da lucro cessante, rispetto al danno emergente della svalutazione monetaria, risarcibile solo se il danneggiato allega e prova, anche per presunzioni, che la somma rivalutata è inferiore a quella di cui avrebbe disposto se il pagamento fosse stato tempestivo. Gli interessi c.d. compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e non è configurabile alcun automatismo nel loro riconoscimento.

I doveri di controllo del collegio sindacale, delineati dall’art. 2403 c.c. con particolare ampiezza, si estendono a tutta l’attività sociale, nell’interesse dei soci e in quello concorrente dei creditori sociali, e comprendono il potere-dovere di chiedere notizie sull’andamento generale e su specifiche operazioni quando queste possono suscitare perplessità per le modalità delle scelte o della loro esecuzione. Compito essenziale dei sindaci è verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione, tra i quali assume rilievo il dovere degli amministratori di salvaguardare l’integrità del patrimonio sociale quale garanzia generica dei creditori ex art. 2740 c.c., sicché la vigilanza deve esplicarsi in particolare sulle decisioni e sull’attività gestionale che possono arrecare danno al patrimonio.

L’inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall’art. 2407, comma 2, c.c. non richiede l’individuazione di specifici comportamenti in contrasto con tale dovere. È sufficiente che i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, anche segnalando all’assemblea le irregolarità di gestione o denunciando i fatti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 2409 c.c.

La responsabilità del sindaco, che si atteggia come concorso omissivo nel fatto illecito altrui, richiede la prova dell’inerzia rispetto ai doveri di controllo, dell’evento pregiudizievole derivante dalla condotta dell’amministratore e del nesso causale, che sussiste quando il regolare svolgimento dell’attività di controllo avrebbe potuto impedire o limitare il danno. Il sindaco risponde quindi solo se, attivandosi utilmente con i poteri di vigilanza che l’ordinamento gli conferisce, avrebbe evitato il danno, perché la carica non gli attribuisce una posizione generale di garanzia per ogni fatto dannoso verificatosi durante la vita della società.

La responsabilità dei sindaci deriva esclusivamente dall’omessa vigilanza sull’operato degli amministratori ex art. 2403 c.c. e non si estende alla mancata attività di consulenza o di sostegno nell’amministrazione della società. La vigilanza ha ad oggetto unicamente gli atti in corso di compimento durante il mandato, con esclusione di quelli anteriori, di competenza del collegio sindacale precedente; il rilievo di anomalie relative ad atti mai sottoposti all’esame del consiglio di amministrazione o dell’assemblea è esigibile dai sindaci solo se sono allegate specifiche condotte omissive [quale il mancato rilievo, in sede di approvazione del bilancio, di pagamenti privi di giustificazione].

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore contro amministratori e sindaci, che ha ad oggetto obbligazioni risarcitorie di natura contrattuale o extracontrattuale, la competenza per territorio si determina facoltativamente, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., anche in base al luogo in cui è stato posto in essere l’illecito su cui si fonda la domanda; la competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa ricorre per tutte le azioni di responsabilità, da chiunque promosse, e si estende alle cause connesse.

Data Sentenza: 26/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Rana
Relatore: Assunta Napoliello
Registro: RG 7884 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 30/10/2026
Massima a cura di: Francesca Bianconi
Francesca Bianconi

Contrattista di ricerca in diritto commerciale presso il Centro di Competenza per il Diritto Societario e il Diritto Tributario Internazionali, Libera Università di Bolzano; Dottoressa di ricerca in Scienze Giuridiche Europee ed Internazionali presso l'Università degli Studi di Verona, Curriculum di Diritto Commerciale; Abilitata all'esercizio della professione forense.

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