La disciplina dell’arbitrato societario di cui all’art. 34 d.lgs. n. 5/2003, applicabile ratione temporis, si estende alle società di persone; è pertanto nulla la clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo di una società semplice che non conferisca il potere di nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società, perché la regola presidia la posizione paritaria delle parti nella nomina dell’organo giudicante e l’imparzialità di quest’ultimo. L’applicabilità della disciplina alle società di persone trova conferma negli artt. 838-bis e 838-quinquies c.p.c., introdotti dal d.lgs. n. 149/2022.
L’eccezione di compromesso, che va proposta a pena di decadenza nel primo atto difensivo, è ritualmente sollevata con la memoria di costituzione depositata nel procedimento cautelare in corso di causa quando tale atto manifesti in modo inequivoco la volontà di sottoporre la questione al giudice anche ai fini della decisione di merito, perché il procedimento cautelare in corso di causa e il giudizio di merito costituiscono fasi di un’unica vicenda processuale. L’eccezione non deve quindi essere riproposta nella successiva comparsa di costituzione nel merito.
Spetta alla società che delibera l’esclusione del socio per gravi inadempienze ai sensi dell’art. 2286 c.c. l’onere di provare rigorosamente la sussistenza della giusta causa, ossia di un fatto o di una condotta del socio di gravità tale da compromettere il rapporto fiduciario e da rendere impossibile la proficua prosecuzione del rapporto sociale.
La prova della giusta causa di esclusione richiede la dimostrazione di un pregiudizio concreto e irreparabile per la società, quale la paralisi dell’attività sociale, un danno economico specifico o la violazione di un obbligo di prestazione personale infungibile ed essenziale per la vita sociale, e resta insufficiente la generica contestazione del disinteresse o della prolungata assenza del socio.
Nel giudizio di opposizione alla delibera di esclusione del socio di una società di persone è legittimata passiva la sola società, in persona del legale rappresentante; la domanda proposta nei confronti dei singoli soci in proprio è inammissibile per difetto di legittimazione passiva.