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Tribunale di Bologna, 3 Novembre 2025

Deduzione della sottrazione di informazioni segrete e competenza della sezione specializzata in materia di impresa

Tribunale di Bologna, 3 Novembre 2025
Deduzione della sottrazione di informazioni segrete e competenza della sezione specializzata in materia di impresa

Ai fini della competenza della sezione specializzata in materia di impresa è sufficiente che il ricorrente deduca, in maniera non pretestuosa, la sottrazione di informazioni segrete ai sensi dell’art. 98 c.p.i.

Nel giudizio [cautelare] per sottrazione e uso illecito di segreti commerciali sono gli elementi indiziari indicati dal ricorrente a dover essere di per sé idonei a provare la sottrazione e l’uso delle informazioni segrete. Pretendere dal resistente la prova di avere elaborato autonomamente le tecnologie impiegate nei propri prodotti equivale a richiedergli la prova dell’insussistenza dell’illecito, onere di cui egli non è gravato; l’incompletezza della documentazione da lui prodotta si risolve soltanto in un’incertezza nella ricostruzione dei fatti, senza costituire riscontro della presunzione invocata dal ricorrente.

La presunzione di sottrazione di segreti commerciali fondata sulla rapidità con cui il concorrente, dopo aver assunto un ex dipendente apicale del titolare, ha presentato sul mercato prodotti di prestazioni analoghe richiede la prova, o almeno la precisa allegazione, del momento in cui i programmi di sviluppo del concorrente non erano ancora in corso; in mancanza, non si può presumere che il concorrente non abbia avuto il tempo di sviluppare autonomamente la relativa tecnologia.

Quando oggetto di prova è la condotta di sottrazione in sé, è privo di rilievo l’argomento secondo cui la mera astratta possibilità di acquisire l’informazione con il metodo lecito dell’ingegneria inversa non esclude la tutelabilità dell’informazione, perché esso attiene alla tutelabilità dell’informazione sottratta.

Data Sentenza: 03/11/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Vittorio Serra
Registro: RG 9372 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 20/10/2026
Massima a cura di: Costanza Galli
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