L’art. 2378 c.c. impone una valutazione comparativa tra il pregiudizio che subirebbe chi impugna una delibera e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell’esecuzione della delibera medesima. Con riferimento a una delibera di accertamento dell’azzeramento e contestuale ricostituzione del capitale sociale, occorre dare prevalenza al nocumento che deriverebbe dalla sospensione di una simile decisione: la mancata esecuzione dell’operazione di ricapitalizzazione esporrebbe la società al concreto rischio di dover essere posta in liquidazione, con conseguenze pregiudizievoli irreparabili per l’intera collettività dei soci, dei creditori e, in generale, per la continuità dell’impresa. Deve, pertanto, ritenersi che l’interesse della compagine sociale alla patrimonializzazione e alla prosecuzione dell’attività economica prevalga sull’interesse individuale dei soci di minoranza a non essere esclusi dalla compagine sociale, soprattutto laddove tale esclusione costituisca una conseguenza della loro scelta di non partecipare all’operazione di aumento di capitale.