Ai fini della validità della procura alle liti rilasciata all’estero, l’attività certificativa del notaio straniero deve consentire di verificare l’identificazione del sottoscrittore, l’apposizione della firma in sua presenza e la contestualità tra sottoscrizione e autentica. È nulla la procura nella quale l’attestazione notarile reca una data successiva a quella della sottoscrizione, perché il notaio non può in tal caso attestare che la firma sia stata apposta in sua presenza.
Il principio della facoltatività della traduzione in lingua italiana degli atti prodromici al processo (art. 123 c.p.c.), in forza del quale la contestuale produzione della traduzione non integra requisito di validità dell’atto quando il giudice sia in grado di compiere da sé la traduzione, riguarda i soli vizi attinenti alla lingua e alla traduzione e lascia impregiudicati quelli relativi alla regolarità formale dell’autenticazione notarile, che la produzione della traduzione non vale a superare.
La procura speciale alle liti rilasciata all’estero, sia pure esente dall’onere di legalizzazione da parte dell’autorità consolare italiana, nonché dalla cosiddetta apostille, in conformità alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 o ad apposita convenzione bilaterale, è nulla agli effetti dell’art. 12 l. n. 218 del 1995 ove non sia allegata la sua traduzione e quella dell’attività certificativa svolta dal notaio relativa all’attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l’identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto.
L’apertura di una procedura concorsuale di liquidazione giudiziale [all’estero, a carico del legale rappresentante della società ricorrente] priva il soggetto sottoposto alla procedura della capacità di stare in giudizio nelle controversie relative a diritti non personali, spettando la legittimazione processuale al curatore o all’ausiliario preposto dall’autorità giudiziaria.
La qualità di socio costituisce presupposto imprescindibile della legittimazione all’esercizio del diritto di informazione e di consultazione dei documenti sociali [fatto valere in via d’urgenza]. La società che assuma di essere succeduta, per effetto di trasformazione, nella titolarità di una partecipazione sociale deve fornire adeguata prova della successione in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla precedente titolare; in difetto manca il fumus boni iuris della domanda cautelare, e l’insussistenza del fumus rende superfluo l’esame del periculum, attesa la necessaria compresenza dei due presupposti.