Gli amministratori devono adempiere i doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze, sicché le loro scelte devono essere informate e meditate, basate sulle rispettive conoscenze e frutto di un rischio calcolato anziché di irresponsabile o negligente improvvisazione. L’amministratore privo di competenze contabili non è per ciò solo esente da responsabilità, perché la diligenza si parametra sulla natura del ruolo ricoperto e comprende il dovere di conoscere l’andamento degli affari gestiti, di monitorare la situazione patrimoniale ed economica della società e, in ragione dell’incarico e delle competenze personali, di avvalersi di consulenti qualificati e di predisporre una struttura organizzativa dotata delle competenze necessarie a una gestione adeguata e professionale dell’impresa.
Al verificarsi di una causa di scioglimento, l’art. 2486 c.c. mantiene in capo agli amministratori il potere gestorio e lo orienta alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, sicché la prosecuzione dell’attività e il compimento di atti negoziali dopo lo scioglimento sono di per sé leciti. La prosecuzione a ogni costo è tuttavia preclusa in presenza di un grave, cronico e palese dissesto economico, e la continuazione dell’attività caratteristica con le medesime modalità precedenti integra in tal caso un’attività non conservativa, perché implica l’assunzione di nuovo rischio d’impresa e la possibilità di nuove perdite.
Quando [nell’azione di responsabilità promossa dalla curatela] la documentazione contabile prodotta, quali bilanci approvati, libri giornale e partitari, consente di desumere ragionevolmente le condotte contestate agli amministratori (distribuzione di utili in costanza di perdite, rimborso di finanziamenti dei soci, cessione di beni sociali a condizioni sfavorevoli, inadempimento degli obblighi fiscali), spetta agli amministratori dimostrare di aver agito con diligenza e provare un dato diverso da quello risultante dalle scritture e dai bilanci; a tal fine sono inidonee allegazioni generiche e astratte.
Chi agisce in responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell’art. 2486 c.c. ha l’onere di allegare e provare la causa di scioglimento e il successivo compimento di atti gestori; spetta agli amministratori dimostrare che tali atti erano giustificati dalla finalità di conservazione della consistenza e del valore del patrimonio sociale, in quanto estranei alla normale attività produttiva, privi di nuovo rischio d’impresa o necessari per portare a compimento attività già iniziate.
La sentenza penale di patteggiamento è priva di efficacia di giudicato nel giudizio civile di risarcimento e non inverte l’onere della prova; il giudice civile può tuttavia valutarla come elemento di prova, che concorre come ulteriore indizio, in modo preciso e concordante, con gli altri elementi acquisiti all’accertamento della responsabilità degli amministratori.
Il criterio del differenziale dei netti patrimoniali previsto dall’art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall’art. 378 del d.lgs. n. 14 del 2019, si applica, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso alla sua entrata in vigore, perché pone un criterio di valutazione del danno rivolto al giudice anziché un nuovo riparto degli oneri probatori, e il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura concorsuale e quello alla data della causa di scioglimento, salva la prova di un diverso ammontare.