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Tribunale di Milano, 23 Giugno 2025, n. 5109/2025

Usufrutto di quote di s.r.l., nullità per mancanza di informazione e affitto di ramo d’azienda a parte correlata in conflitto

Tribunale di Milano, 23 Giugno 2025, n. 5109/2025
Usufrutto di quote di s.r.l., nullità per mancanza di informazione e affitto di ramo d’azienda a parte correlata in conflitto

La regolare iscrizione nel Registro delle Imprese dell’atto costitutivo del diritto di usufrutto su una quota di S.r.l. ne comporta la piena efficacia nei confronti della società ai sensi dell’art. 2470, comma 1, c.c. Tale norma si applica con interpretazione estensiva non solo alle vicende traslative della titolarità, ma anche alle vicende contrattuali derivative di diritti reali parziari sulla quota (come l’usufrutto) che comportino una traslazione dell’esercizio dei diritti connessi alla partecipazione. All’usufruttuario di quote di S.r.l. spetta, per effetto del richiamo operato dall’art. 2471-bis c.c. all’art. 2352 c.c., l’esercizio dei diritti amministrativi, inclusi il diritto di voto in assemblea e il correlato diritto di impugnazione delle deliberazioni assembleari.

Il vizio di nullità della deliberazione di S.r.l. per “assoluta mancanza di informazione” previsto dall’art. 2479-ter, comma 3, c.c. fa esclusivo riferimento al procedimento di convocazione in senso proprio (risolvendosi nella completa mancanza di convocazione del socio o nell’impossibilità di esprimere la propria opinione nelle decisioni extra-assembleari). Detta nullità non è invece configurabile nel caso in cui il socio lamenti esclusivamente una carenza di informazioni sul merito o sui dettagli della decisione da adottare, qualora sia stato regolarmente convocato con un ordine del giorno analitico e abbia preso parte attiva all’assemblea.

La fattispecie di annullabilità per conflitto di interessi ex art. 2479-ter, comma 2, c.c. tutela l’integrità del patrimonio sociale e richiede la compresenza di due elementi: il voto determinante di un socio portatore di un interesse personale (o di terzi) confliggente e il danno, anche solo potenziale, per la società. Nelle deliberazioni di autorizzazione alla stipulazione di contratti con parti correlate (nella specie, una società interamente partecipata dalle medesime socie di maggioranza), il conflitto si configura concretamente poiché l’interesse della società correlata al contenimento dei costi si contrappone a quello della società deliberante volto alla massimizzazione dei ricavi. Il conflitto di interessi sfocia in motivo di annullamento della deliberazione qualora l’operazione venga autorizzata a condizioni deteriorate rispetto ai valori di mercato, sprovviste di giustificazione commerciale.

Non è configurabile il danno potenziale richiesto ai fini dell’annullamento per conflitto di interessi (o per abuso della maggioranza) qualora la delibera approvi un contratto i cui termini economici, ancorché inferiori ai valori di mercato o ai contratti precedenti, costituiscano l’esito di reciproche concessioni volte a comporre o prevenire un rilevante e fondato contenzioso giudiziario tra le parti (natura transattiva del negozio).

Data Sentenza: 23/06/2025
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Daniela Marconi
Registro: RG 24762 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 26/09/2026
Massima a cura di: Angelo Fiorello
Angelo Fiorello

Sono avvocato all'interno del dipartimento Corporate & Commercial presso l'ufficio di Milano di Bird & Bird. Mi occupo, principalmente, di Mergers&Acquisitions nelle forme di Buy-out, sia di carattere finanziario che industriale, e di Venture Capital.

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