La carta di credito aziendale concessa all’amministratore unico di s.r.l., anche quando qualificata come fringe benefit in un accordo [conciliativo concluso con la controllante, datrice di lavoro dell’amministratore], consente di evitare l’anticipazione delle spese di trasferta e di rappresentanza e lascia fermo l’obbligo di rendicontarne l’utilizzo; l’uso a fini esclusivamente personali senza obbligo di rendiconto presuppone un’attribuzione a titolo retributivo, che di regola richiede l’inserimento del beneficio nella busta paga.
Nell’azione sociale di responsabilità contro l’amministratore di s.r.l. per l’uso indebito della carta di credito aziendale, è insufficiente la prova offerta dalla società che contesti come indebita la mera sommatoria di tutti gli addebiti degli estratti conto, comprese spese inerenti all’attività sociale [servizi per il sito internet, rinnovo di nomi a dominio, trasferte per assemblee associative] e spese già segnalate dall’amministratore come personali e da lui rimborsate o poste a suo debito; la domanda va rigettata quando la contabilità sociale, che registrava a debito dell’amministratore le spese personali da lui segnalate, evidenzi un modesto saldo a suo carico, poi estinto.
Nella valutazione della prova assume rilievo la genericità delle contestazioni relative a spese di rappresentanza, formulate a distanza di molti anni nei confronti dell’amministratore privo di accesso alla documentazione aziendale, quando il socio unico della società attrice, depositario della documentazione contabile e competente all’approvazione dei bilanci, sia anche datore di lavoro dell’amministratore.
La società interamente partecipata è estranea all’accordo con cui la controllante attribuisce al proprio dirigente, nominato amministratore unico della partecipata, fringe benefit a carico di quest’ultima; essa resta legittimata a far valere l’utilizzo indebito della carta di credito aziendale, che grava in prima battuta sulle risorse sociali.
La dichiarazione scritta resa dalla dipendente addetta alle registrazioni contabili sulle modalità di rendicontazione delle spese sostenute dall’amministratore con la carta di credito aziendale può essere valutata come prova atipica.
L’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476 c.c. ha natura contrattuale ai fini del riparto dell’onere della prova; la società che agisce deve allegare la violazione degli obblighi gravanti sugli amministratori, il pregiudizio concretamente sofferto e il nesso causale, mentre spetta all’amministratore provare la non imputabilità del fatto dannoso o l’osservanza dei doveri posti a suo carico.
Il riparto di funzioni tra sezione specializzata in materia di impresa e sezione lavoro del medesimo tribunale attiene alla distribuzione degli affari all’interno dello stesso ufficio giudiziario e resta estraneo alla competenza in senso tecnico; va perciò disattesa l’eccezione di incompetenza a favore del giudice del lavoro sollevata dal terzo chiamato in manleva [controllante datrice di lavoro dell’amministratore].
La costituzione di più parti a mezzo dello stesso difensore è inammissibile soltanto in presenza di un conflitto di interessi tra di esse, che va escluso quando la società attrice e il terzo chiamato [controllante socia unica] svolgano difese conformi e formulino le medesime conclusioni.