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Corte d'appello di Firenze, 14 Gennaio 2025, n. 63/2025

Reconventio reconventionis dell’opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e preclusioni assertive

Corte d'appello di Firenze, 14 Gennaio 2025, n. 63/2025
Reconventio reconventionis dell’opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e preclusioni assertive

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, può proporre domande diverse da quella fatta valere con il ricorso monitorio quando, per effetto della domanda riconvenzionale dell’opponente, venga a trovarsi nella posizione processuale di convenuto; la reconventio reconventionis, che deve dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già vi appartiene come mezzo di eccezione o di domanda riconvenzionale, può essere proposta fino alla maturazione delle preclusioni assertive, e quindi anche con comparsa di costituzione depositata pochi giorni prima della prima udienza.

Il creditore opposto può proporre nella comparsa di risposta domande alternative a quella introdotta in via monitoria, purché fondate sul medesimo interesse che sosteneva la domanda originaria; qualora l’opponente si avvalga dello ius variandi dopo l’atto di opposizione, l’opposto può proporre, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali.

La dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa determina la risoluzione di diritto dell’accordo nella sua interezza [accordo quadro sulla liquidazione della partecipazione del socio receduto e sul trattamento di fine mandato da amministratore], sicché non sopravvive alcuno degli obblighi di pagamento in esso previsti; la parte che intenda conservare il diritto alle prestazioni pattuite deve agire per l’adempimento, perché, una volta ottenuta la risoluzione, non può rinunciare ai relativi effetti senza ledere il legittimo affidamento del debitore nell’intervenuta risoluzione.

Le somme percepite in esecuzione di un accordo poi risolto [a titolo di acconto sul trattamento di fine mandato dell’amministratore] risultano non dovute e si compensano legalmente con il credito residuo del socio receduto per la liquidazione della quota, che ne resta estinto.

La quietanza contenuta in un accordo negoziale rileva come dichiarazione di scienza e conserva la sua efficacia probatoria del pagamento anche dopo la risoluzione dell’accordo, perché la risoluzione travolge soltanto gli impegni negoziali in esso assunti.

La produzione in giudizio del solo estratto di un contratto, sufficiente a provare il fatto allegato [il pagamento quietanzato], è coerente con l’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. e non integra la mala fede o la colpa grave richieste per la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che presuppone scopi o intendimenti abusivi, cioè strumentali o eccedenti la normale funzione del processo, e inoltre l’integrale accoglimento della domanda della parte che ne beneficia.

Data Sentenza: 14/01/2025
Carica: Presidente
Giudice: Anna Primavera
Relatore: Nicola Mario Condemi
Registro: RG 440 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/10/2026
Massima a cura di: Gianni Tognoni
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