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Tribunale di Bari, 1 Dicembre 2025, n. 4380/2025

Ammissibilità della revocatoria ordinaria della scissione parziale nonostante la responsabilità solidale della società beneficiaria

Tribunale di Bari, 1 Dicembre 2025, n. 4380/2025
Ammissibilità della revocatoria ordinaria della scissione parziale nonostante la responsabilità solidale della società beneficiaria

La revocatoria ordinaria dell’atto di scissione societaria è ammissibile, poiché mira a ottenerne l’inefficacia relativa, così da renderlo inopponibile al solo creditore pregiudicato, e la tutela dei creditori a fronte di atti societari si estende sino a ricomprendere, sia pure in via mediata, qualsiasi attribuzione patrimoniale indiretta in essi contenuta. Il rafforzamento della posizione del creditore sociale per effetto del cumulo ex lege della responsabilità della società beneficiaria e di quella scissa ai sensi dell’art. 2506-quater, comma 3, c.c. non impedisce l’esperibilità dell’azione revocatoria, perché, di fronte a un atto depauperativo della garanzia patrimoniale della società scissa, tale tutela resta funzionale a ottenere, anche in presenza di altri coobbligati, l’inefficacia relativa dell’atto pregiudizievole.

Il cumulo di società debitrici previsto dall’art. 2506-quater, comma 3, c.c., frazionando il limite di responsabilità tra i coobbligati in ragione del valore effettivo del patrimonio netto a ciascuno assegnato o rimasto, integra un pregiudizio idoneo a configurare l’eventus damni, poiché costringe il creditore, in caso di incapienza, a moltiplicare le azioni per la soddisfazione dell’intero credito e lo espone al rischio di insolvenza di ciascuna società partecipante.

Ai fini dell’eventus damni rileva anche la modificazione qualitativa del patrimonio della società scissa. Lo scorporo di beni immobili in favore della beneficiaria resta pregiudizievole nonostante l’assegnazione ai soci della scissa delle partecipazioni nella beneficiaria, perché le partecipazioni sono attribuite ai singoli soci e non alla società debitrice e la trasformazione di un compendio aziendale in quota sociale sostituisce al bene un titolo di partecipazione al capitale di rischio.

L’opposizione dei creditori ai sensi dell’art. 2503 c.c. ha natura preventiva, perché è diretta a impedire l’efficacia dell’atto di scissione, ed è riservata ai creditori anteriori alla deliberazione e alla stipula dell’atto. L’azione revocatoria ha invece funzione ripristinatoria della garanzia patrimoniale, interviene su un atto dispositivo ormai perfetto ed efficace e può essere esercitata anche dal creditore successivo al compimento dell’atto, quando questo sia stato oggetto di accordo fraudolento.

L’azione revocatoria ordinaria dell’atto di scissione, diretta alla declaratoria di inopponibilità al creditore dei relativi atti di assegnazione, è devoluta alla sezione specializzata in materia di impresa, perché investe un tipico atto dell’organizzazione societaria che entra a far parte della causa petendi e qualifica il giudizio come relativo a un rapporto societario.

In tema di eventus damni, l’onere probatorio del creditore si risolve nella dimostrazione della variazione patrimoniale, anche soltanto qualitativa, che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, senza che sia necessario provare l’entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l’atto di disposizione; spetta al debitore provare che il patrimonio residuo è tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.

[Qualora l’atto di scissione, assimilato agli atti a titolo gratuito, sia successivo al sorgere del credito,] il requisito della scientia damni consiste nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell’atto, senza che occorra la consapevolezza dell’insolvenza del debitore. Tale consapevolezza può ritenersi accertata in via presuntiva in ragione della sostanziale identità della compagine sociale della società scissa e della beneficiaria.

Data Sentenza: 01/12/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Rana
Relatore: Valentina D’Aprile
Registro: RG 13473 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/10/2026
Massima a cura di: Simone Iaione
Simone Iaione

Avvocato presso lo studio legale Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP | Cultore della materia in diritto commerciale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

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