In tema di azione di responsabilità esercitata dai creditori sociali nei confronti dell’amministratore, il termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2949 c.c. decorre dal momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado di avere percezione dell’insufficienza del patrimonio sociale, intesa come inidoneità dell’attivo, raffrontato alle passività, a soddisfare i loro crediti.
L’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali, anche da uno soltanto di essi, nei confronti degli amministratori prescinde dal mancato pagamento di uno specifico credito e dall’infruttuosa escussione del patrimonio sociale e presuppone la dimostrazione che, in conseguenza dell’inadempimento degli obblighi gravanti sugli amministratori, sia venuta meno la garanzia patrimoniale generica, per essere divenuto il patrimonio sociale, a causa dell’eccedenza delle passività sulle attività, insufficiente a soddisfare le ragioni del ceto creditorio. Tale situazione non coincide necessariamente con lo stato d’insolvenza o con la perdita integrale del capitale sociale e la relativa prova grava sul creditore attore, secondo gli ordinari criteri di riparto, che la natura contrattuale della responsabilità non altera.
Ai fini della responsabilità dell’amministratore verso i creditori sociali per violazione dell’art. 2486 c.c., la ritardata adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 2447 e 2485 c.c. non è di per sé sufficiente, occorrendo la prova che proprio in conseguenza del ritardo il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente a soddisfare le ragioni del creditore.
La dichiarazione di fallimento della società in corso di causa non determina la sopravvenuta legittimazione esclusiva del curatore a proseguire l’azione di responsabilità promossa dal creditore sociale nei confronti dell’amministratore [di società a responsabilità limitata] ai sensi dell’art. 2476, commi 6 e 7, c.c., perché tale effetto riguarda l’azione sociale di responsabilità promossa dal socio quale sostituto processuale della società ai sensi del comma 3 della medesima norma.
L’azione individuale di responsabilità prevista dall’art. 2476, comma 7, c.c., analogamente a quella disciplinata dall’art. 2395 c.c., presuppone che il singolo socio o il terzo sia stato danneggiato direttamente dagli atti dolosi o colposi dell’amministratore; il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene, invece, esclusivamente alla società, sicché la diminuzione del valore di tale patrimonio costituisce per il socio o il terzo una conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell’amministratore.