Rispetta i principi di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta il bilancio che iscrive tra i crediti verso clienti, anziché nei conti d’ordine, le fatture da emettere per canoni pluriennali a scadere, spettanti in base al contratto per lavori già eseguiti anche in caso di cessazione anticipata del rapporto, quando la stessa somma è iscritta tra i risconti passivi come ricavo di competenza degli esercizi futuri e la nota integrativa illustra la natura del credito. In tal caso non vi è divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio e quello rappresentato, e dal bilancio e dai suoi allegati è possibile desumere tutte le informazioni richieste per la posta.
Le fatture da emettere rappresentano crediti commerciali da iscrivere, secondo il principio contabile OIC 15, alla voce crediti verso clienti. I conti d’ordine, invece, sono annotazioni che forniscono informazioni aggiuntive su garanzie, impegni e beni di terzi senza incidere sull’attivo, sul passivo o sul risultato economico.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c., le scadenze di pagamento successive all’esercizio possono non essere considerate nella determinazione dei flussi finanziari futuri secondo il criterio del costo ammortizzato di cui all’art. 2426, comma 1, n. 8, c.c. se, al momento della rilevazione iniziale, è oggettivamente dimostrabile, sulla base dell’esperienza o di altri fattori documentati, che il credito sarà incassato, e la nota integrativa lo specifica.
Il bilancio d’esercizio [di società di capitali], che ha la funzione di misurare gli utili e le perdite e di fornire ai soci e al mercato le informazioni richieste dall’art. 2423 c.c., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore, che sono norme giuridiche. La delibera di approvazione è invalida sia quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello di cui il bilancio dà contezza, sia quando dal bilancio e dai suoi allegati non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni richieste per ciascuna posta. Il principio di chiarezza ha valenza autonoma rispetto a quelli di verità e correttezza e, essendo preordinato anche alla tutela dei terzi, va valutato per quel che il bilancio indica, a prescindere dai riscontri nella contabilità sociale.
Nell’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio l’onere di provare il vizio grava sull’impugnante, anche in presenza di fatti negativi. Se è contestata la rappresentazione veritiera e corretta delle poste, l’impugnante deve dimostrarne la falsità o l’erroneità, e l’onere non si sposta sulla società per la difficoltà di interpretare i documenti da essa consegnati; se è contestata la violazione del principio di chiarezza, basta la produzione del bilancio e della documentazione allegata dalla quale emerga l’inosservanza.
Il recesso del socio impugnante intervenuto in corso di causa non fa venir meno il suo interesse all’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio in assenza di prova dell’avvenuta liquidazione della quota.