L’erede che abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario e che, convenuto in giudizio per un debito ereditario [derivante da responsabilità del dante causa quale amministratore di società], abbia svolto eccezioni e difese di merito, se soccombente è tenuto alla rifusione delle spese di lite e di consulenza tecnica d’ufficio senza la limitazione di cui all’art. 490, comma 2, n. 2), c.c. Le spese di lite sono proprie della parte formale del giudizio e conseguono, secondo il principio generale della soccombenza, al comportamento processuale dell’erede, sicché non rientrano fra i debiti dell’eredità. Diversa è l’ipotesi dell’erede beneficiato che, evocato in giudizio, non formuli alcuna eccezione, difesa o domanda e si rimetta all’esito del giudizio.