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Corte d'appello di Brescia, 30 Maggio 2024, n. 563/2024

Sistematicità e completezza dell’ingerenza gestoria come presupposti della qualifica di amministratore di fatto

Corte d'appello di Brescia, 30 Maggio 2024, n. 563/2024
Sistematicità e completezza dell’ingerenza gestoria come presupposti della qualifica di amministratore di fatto

Chi, pur privo della corrispondente investitura formale, si sia inserito nella gestione della società impartendo direttive e condizionandone le scelte operative va considerato amministratore di fatto qualora tale ingerenza abbia carattere di sistematicità e completezza e non si esaurisca nel compimento di atti eterogenei e occasionali. Difettano tali caratteri quando l’attività, latamente gestoria, sia limitata a un breve periodo, sia svolta in modo sporadico e non abbia a oggetto le scelte essenziali della gestione, quali la scelta dei fornitori, la contrattazione dei prezzi di acquisto, la gestione del personale o le decisioni sui pagamenti.

Il pagamento di debiti sociali, anche di importo considerevole, e il rilascio di una fideiussione in favore della società sono di per sé inidonei a far assumere al socio la qualifica di amministratore di fatto, trattandosi rispettivamente di un’attività meramente esecutiva e di una garanzia dell’adempimento del debitore principale; essi neppure equivalgono a intrattenere direttamente i rapporti della società con gli istituti di credito. [In una s.r.l. a carattere familiare] il pagamento di un debito sociale da parte del socio di minoranza esprime l’intento di evitare lo stato di crisi della società, senza indicare l’assunzione di un ruolo gestorio.

Le richieste del socio di informazioni sull’andamento degli incassi sono coerenti con la sua partecipazione al capitale e sono neutre ai fini dell’accertamento di un ruolo gestorio. L’indicazione, data dal socio a un collaboratore della società, di consegnare ai fornitori assegni già firmati da altri conferma che la decisione di pagare spetta a chi ha firmato gli assegni.

Il giudice civile può porre a fondamento del proprio convincimento, quali prove atipiche, le deposizioni testimoniali assunte nel processo penale, se idonee a offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie. A tal fine è irrilevante che i testimoni escussi nel processo penale non coincidano con quelli escussi nella causa civile e che non tutte le parti della causa civile abbiano partecipato al processo penale, perché il contraddittorio è salvaguardato dalla produzione degli atti nel giudizio civile, che consente alle parti di valutarli criticamente e di sollecitare la valutazione del giudice.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 30/05/2024
Carica: Presidente
Giudice: Vittoria Gabriele
Relatore: Michele Stagno
Registro: RG 690 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Olga Cosentino
Olga Cosentino

Avvocato operante a Milano, si occupa prevalentemente di diritto commerciale e societario. Ha maturato esperienza nell'ambito del contenzioso societario, delle operazioni straordinarie, della contrattualistica d'impresa e del restructuring, con particolare attenzione ai profili di responsabilità degli organi sociali, alle impugnazioni di delibere assembleari e alla crisi d'impresa. Assiste società e investitori italiani e internazionali. Laureata in Giurisprudenza presso la LUISS Guido Carli nel 2022.

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